Care Colleghe, Cari Colleghi,
Si ricorda che, a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia di Covid19, il CNF con delibera n. 168 del 20.03.2020 ha stabilito che:
“1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;
2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
4)i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.“
Si invitano, pertanto, gli iscritti che nel corso del precedente triennio formativo non avessero conseguito il traguardo dei 60 CF ad approfittare della possibilità di compensare i crediti mancanti, evitando così il rischio di incorrere in eventuali sanzioni disciplinari.
La commissione formazione resta a disposizione di tutti gli iscritti per fornire le necessarie ed opportune informazioni del caso.
Il Consiglio