Con provvedimento del Presidente della Cassa del 28 febbraio 2022 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d’Appello.
Nella circoscrizione di questo Ordine Forense, che fa parte del Collegio Elettorale di Firenze il periodo di votazione è fissato dal 26 settembre 2022 al 30
settembre 2022, ed il seggio elettorale sarà allestito presso la Sede del Consiglio dell’Ordine (sede Civile Via de Larderel 88) rimanendo aperto ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 13.00 con orario di chiusura prefissato alle 13:00 del giorno 30 settembre.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Regolamento elettorale, hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa, ed almeno ad un albo o registro al giorno
precedente quello di indizione delle elezioni. Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell’albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell’elenco degli elettori dell’ordine del luogo del domicilio professionale.
Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.
Il successivo comma 3 prevede che hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa.
Sempre con riferimento all’elettorato passivo ricordo che l’art. 47 comma 6 della Legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense), con riferimento alla composizione della Commissione per l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato, prevede che “Gli
Avvocati componenti della Commissione non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell’Ordine, di un Consiglio Distrettuale di Disciplina, del
Consiglio di Amministrazione o del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e del CNF nelle elezioni immediatamente
successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto”.
Ai sensi degli artt. 28 e 38 della Legge 247/2012 la carica di componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è
incompatibile con quella di componente del Consiglio dell’Ordine, di componente del Consiglio Nazionale Forense nonché di membro di un Consiglio Distrettuale di Disciplina.
L’eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi
provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
Il voto è segreto ed è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra costituita, in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.
E’ ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della
lista che si intende votare.
Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore a quattro (4) , ossia al numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale e, fatta eccezione
per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 del citato Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati la rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due
candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità.
Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un Collegio Elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.
Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell’Ordine della sede del distretto entro le ore
12.00 del 16 maggio 2022.
I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 13 comma 2 dello Statuto.
La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata.
La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da
150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore.
Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista. Per il Collegio Elettorale di Firenze occorre la sottoscrizione di n. 200 elettori.
Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell’Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell’Ordine delegati dal
Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l’ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della
presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro
ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai
presentatori delle liste, all’indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.
Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l’affissione di copia integrale del provvedimento all’Albo dell’Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell’affissione.
La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d’ordine,
l’eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall’art. 5, comma 2 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.
Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell’inizio
delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di
ammissione o esclusione delle liste, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 10 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.
La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito www.cassaforense.it.