Come previsto dall’art. 16 bis, rubricato “Modifica alla legge 21 Marzo 1990 n. 53” del D.L. 16 Luglio 2021 n. 76, convertito con la legge di conversione 11 Settembre 2020 n. 120, è stata introdotta una modifica all’art. 14 della legge 53/1990 con previsione della facoltà/potere per gli avvocati di autenticare le sottoscrizioni in materia di elezioni ivi previste, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine.
Si riportano i nominativi degli Avvocati che hanno comunicato all’Ordine la loro disponibilità (elenco aggiornato al 12.8.2022):