Con Nota del Ministero della Giustizia in data 4.5.22 è stato comunicato che “per i pagamenti del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie operati in modo non telematico presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati, e purtuttavia accettati dalla cancelleria tramite la c.d. “bruciatura” del relativo contrassegno nell’arco temporale intercorso tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore della normativa emergenziale) e il 24 febbraio 2022 (epoca della diffusione della circolare”….. del 24.2.22), “gli uffici non sono tenuti a richiedere nuovo pagamento“.
Si pubblica la Nota.