Con provvedimento in data 26 marzo 2020 il Presidente del Tribunale, sentiti i Giudici dell’esecuzione dott.ssa Grassi e dott.ssa Capurso e il Giudice delegato dott. Pastorelli, nel ribadire  la necessità di compiere le operazioni disposte con decreto del 18 marzo e finalizzate al
deposito dei progetti di distribuzione (nelle esecuzioni immobiliari) e dei piani di riparto (nelle procedure concorsuali), fermo restando che eventuali, insuperabili difficoltà dovranno essere tempestivamente rappresentate al Giudice dell’esecuzione o al Giudice delegato competente, ha chiarito che per le esecuzioni immobiliari i professionisti delegati, nei casi in cui non sono depositate tutte le note di precisazione dei crediti, sollecitino i creditori “inadempienti” a farlo ovvero a dichiarare che rinunciano a depositarle; e che il professionista delegato non potrà procedere alla redazione del progetto di distribuzione, se non sono state depositate tutte le precisazioni dei crediti o se coloro che non lo hanno fatto non hanno dichiarato che rinunciano a depositare la propria nota di precisazione del credito.