A seguito dell’evento “Gli avvocati e la giustizia digitale – Questioni risolte e questioni irrisolte tra vecchio e nuovo“,  organizzato dall’Ordine per il 27 giugno 2023, si pubblicano

Si segnala che, stante la perdurante mancata attivazione dell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in sede di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 è stata introdotta la seguente disposizione:
Art. 4-ter – Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell’articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 531
1. L’efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.