L’Unione Distrettuale dei Consigli degli Ordini Forensi della Toscana nella riunione del 18.01 ha espresso notevoli perplessità, per la rigidità della sua formulazione, della nuova disposizione dell’art. 9 sexies comma 8 bis del DL. 52/2001, che esclude che sia valutabile come legittimo impedimento, la mancata comparizione del difensore determinata dal mancato possesso o dalla mancata esibizione del titolo sanitario. Questo a prescindere dalla causa che l’avesse in concreto determinata ( quale ad esempio la mancata e tempestiva riattivazione del titolo alla fine del periodo di isolamento). Per tal ragione L’unione Distrettuale, con la nota che si pubblica, ha invitato la Presidente del CNF ed il Coordinatore OCF a promuovere in sede parlamentare e ministeriale la modifica della disposizione normativa in sede di conversione del decreto.
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