Per la compilazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte di cittadini extracomunitari il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha evidenziato:
▪ che l’attestazione consolare è condizione necessaria per ottenere il beneficio in questione e perciò non è surrogabile con qualsivoglia altro atto, tanto più se di parte;
▪ che il rigore della citata disposizione normativa è stato mitigato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 157/2021 a norma della quale è sufficiente la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta a pena di inammissibilità, in caso di impossibilità a produrre la documentazione di cui all’articolo 79, comma 2;
▪ tale impossibilità può essere dimostrata allegando alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la richiesta di certificazione inoltrata all’Autorità consolare di appartenenza del richiedente, con prova di invio e ricezione, unitamente al diniego espresso dalla medesima Autorità. Si considera respinta la richiesta se quest’ultima non provvede entro 20 giorni.
Le domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, dal 1° gennaio 2022, verranno quindi iscritte all’ordine del giorno delle riunioni dell’apposita Commissione solo se:
– provviste della certificazione, rilasciata dall’Autorità consolare competente, sui redditi prodotti all’estero dal richiedente, oppure
– dopo il decorso di 20 giorni dal ricevimento della domanda di certificazione da parte dell’Autorità consolare competente; prima del decorso di tale termine verranno trattate le istanze sprovviste di certificazione consolare solo in caso di urgenza, segnalata dal difensore del richiedente nel modulo di domanda, e sempre a condizione che ad esse sia allegata la prova di invio e ricezione della domanda di certificazione all’Autorità consolare e la dichiarazione sostitutiva del richiedente sui redditi prodotti all’estero.
Si pubblicano le istruzioni ed il modello.