Il Consiglio Nazionale Forense, con delibera in data 16.4.21, a fronte delle notizie relative ad una indagine giudiziaria pendente avanti alla Procura della Repubblica di Trapani, nel corso della quale sarebbero state oggetto di captazione numerose conversazioni intervenute fra avvocati e giornalisti aventi ad oggetto aspetti connessi alla strategia difensiva stigmatizza la reiterata violazione della segretezza e riservatezza delle conversazioni del difensore che abbiano ad oggetto momenti della strategia difensiva, in violazione, qualora aventi ad oggetto conversazioni con i propri assistiti, del divieto di cui all’art. 103 c.p.p.; ha rilevato la necessità di una più ampia tutela della riservatezza delle conversazioni dei difensori che non si limiti alla semplice inutilizzabilità processuale delle intercettazioni illegittimamente acquisite, atteso che lo stesso ascolto, quando ha ad oggetto momenti rilevanti ai fini della strategia difensiva, impatta in maniera significativa sullo stesso rapporto di fiducia con la parte assistita, che deve essere garantito dalla piena libertà dei colloqui; ha auspicato il rafforzamento dell’apparato sanzionatorio a tutela del principio di riservatezza e dello stesso segreto professionale; invitato gli organi di stampa a condividere la necessità di cautela nel caso di pubblicazione degli esiti di captazioni, che abbiano ad oggetto conversazioni dei difensori, al fine di non favorire una prassi disfunzionale, che, in occasione della richiamata vicenda, ha interessato anche una giornalista.
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Delibera CNF n. 385 del 16-4-2021 (20-4-2021)
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